
A.S.D. THE GLADIATORS S.C.A.M.Modello organizzativo / Organisationsmodell
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
Art. 1 – Disposizioni Generali
1. Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere
tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di
discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia,
convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione
politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla
salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al
risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare i
predetti diritti dei tesserati.
2. La ASD THE GLADIATORS S.C.A.M. previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o
discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informa i tesserati dei
rispettivi diritti, favorisce la diffusione delle politiche di safeguarding della Federazione e adotta
misure e procedure per assicurare l’efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di
lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività
sportiva e sono a contatto con gli atleti.
3. La ASD THE GLADIATORS S.C.A.M. e i suoi tesserati e soci si conformano alle disposizioni di
cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni
emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adottano ogni necessaria misura per favorire
il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell’atleta, la sua effettiva partecipazione
all’attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti,
doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
4. I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:
a) tutti i tesserati della ASD THE GLADIATORS S.C.A.M.;
b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con ASD THE
GLADIATORS S.C.A.M.;
c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con ASD THE GLADIATORS
S.C.A.M.
Art. 2 – Adozione e finalità del Modello organizzativo e di controllo dell’attività
sportiva e il collegato Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione
delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione
1. La ASD THE GLADIATORS S.C.A.M. adotta il presente Modello organizzativo e di controllo
dell’attività sportiva e il collegato Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle
molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, in conformità con il
d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, con le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in
materia nonché con i Principi Fondamentali emanati dal CONI. L’Osservatorio Permanente del CONI
per le Politiche di Safeguarding, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, coordina la corretta
attuazione delle predette disposizioni e dei Principi Fondamentali emanati dal CONI.
2. Il presente Modello è aggiornato con cadenza almeno quadriennale, nonché ogni qual volta
necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali del
CONI o delle Linee Guida della Federazione nonché le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla
Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche
di Safeguarding e del Responsabile federale delle politiche di safeguarding della Federazione. In sede di prima
applicazione, la ASD THE GLADIATORS S.C.A.M. aggiorna il presente Modello con cadenza almeno
trimestrale, durante il primo anno, e semestrale durante il secondo, previe verifiche sulla sua effettività.
3. Il presente Modello persegue i seguenti obiettivi:
a. la promozione dei diritti di cui all’art. 2 dei Principi Fondamentali emanati dal CONI;
b. la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il
rispetto dei diritti di tutti i tesserati, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e
l’equità, nonché valorizzino le diversità;
c. la consapevolezza da parte dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi,
responsabilità e tutele;
d. l’individuazione e l’attuazione da parte della ASD THE GLADIATORS S.C.A.M. di
adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le
raccomandazioni del Responsabile federale delle politiche di safeguarding, che riducano i
rischi di condotte lesive dei diritti dei propri tesserati, in special modo nei confronti dei
tesserati minori;
e. la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso,
violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
f. la completa e corretta informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure
di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in
particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
g. la partecipazione della ASD THE GLADIATORS S.C.A.M. e dei tesserati alle iniziative
organizzate dalla Federazione nell’ambito delle politiche di safeguarding adottate;
h. il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipino alle attività sportive, con
qualsiasi funzione o titolo, nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di
safeguarding della ASD THE GLADIATORS S.C.A.M.;
4. Il presente Modello prevede misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di
abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o
commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e
attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza
artificiale e altre tecnologie informatiche.
Art. 3 – Fattispecie di abuso, violenza e discriminazione
1. Ai fini del presente Modello costituiscono abuso, violenza e discriminazione e sono come tali
sanzionabili le seguenti fattispecie:
a) l’abuso psicologico;
b) l’abuso fisico;
c) la molestia sessuale;
d) l’abuso sessuale;
e) la negligenza;
f) l’incuria;
g) l’abuso di matrice religiosa;
h) il bullismo, il cyberbullismo;
i) i comportamenti discriminatori.
2. Ai fini del comma precedente, si intendono:
a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il
confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul
senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del
tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse,
soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di
procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che
danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena
crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una
migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di
allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad
allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio,
eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei
comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme
vigenti o le pratiche di doping;
c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura
sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo.
Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo
inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste
indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od
ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio,
degradante o umiliante;
d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza
contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato,
non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte
sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non
appropriati;
e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in
ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o
comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando
un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di
danno. Può̀
consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni
fisici e/o psicologici del tesserato;
f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico,
educativo ed emotivo;
g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto
di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un
singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social
network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso
del tempo, ai danni di uno o più̀ tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul
tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti
e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio,
insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto
fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie
infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla
vittima).
i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un
effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-
economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali o politiche,
disabilità, età o orientamento sessuale.
Art. 4 – Piano di prevenzione e gestione del rischio e protocolli di contenimento
1. Su proposta del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al successivo art. 5,
comma 1, il Consiglio direttivo adotta annualmente (i) un Piano di prevenzione e gestione del
rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni nonché i (ii) protocolli di
contenimento del rischio stesso e gestione delle segnalazioni prevedendo:
a) in relazione alla propria dimensione e alle discipline sportive praticate, misure preventive e
attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto delle
disposizioni vigenti, ivi compresi i Principi e le Linee Guida emanate dalla FSN, nonché idonee
a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi
effetti;
b) in relazione alla propria dimensione e alle discipline sportive praticate, misure di contrasto ai
fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla
tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
c) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità
e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
d) un adeguato sistema disciplinare che preveda sanzioni monitorie (ammonizione e ammenda) e
inibitorie (sospensione, squalifica dalle competizioni, esclusione dalla ASD) da comminare –
cumulativamente alle sanzioni disciplinari e penali previste per le condotte di molestia, abuso, violenza e
discriminazione – a coloro i quali violino le disposizioni e i protocolli del modello organizzativo tesi alla
prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. Le
sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra
l’autore della violazione e l’ASD, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e
responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di
imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo
all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta
dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno
eventualmente creato alla Società dall’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e
s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri
soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari
circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
2. Il Piano di cui al comma 1 prevede almeno:
a) adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione
all’attività sportiva;
b) adeguati strumenti per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
c) adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei
soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le
manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dalla ASD THE
GLADIATORS S.C.A.M.;
d) adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi
di aggiornamento annuali previsti dalla Federazione in materia di safeguarding;
e) buone pratiche e adeguati strumenti di early warning al fine di favorire l’emersione di
comportamenti lesivi o evitare eventuali comportamenti strumentali;
f) adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi,
con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base delle convenzioni
stipulate dalla Federazione;
g) adeguate misure per l’adozione da parte di tecnici di un linguaggio idoneo in base dell’età e alle
specificità del singolo soggetto;
h) adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non
solo:
i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l’esposizione fisica (come
spogliatoi, docce, etc.);
ii. viaggi, trasferte e pernotti;
iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che
comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.
3. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, il Piano di cui al comma 1 prevede adeguati
strumenti per:
a) la tutela dei diritti di cui all’art. 1, comma 1 del presente Modello;
b) la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
c) la rimozione degli ostacoli che impediscano l’espressione delle potenzialità degli atleti o la
realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
d) la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle
caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate, in particolare se minori;
e) la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità
di ogni disciplina sportiva;
f) l’osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al
d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI
e dalla Federazione in materia nonché, più in generale, per la prevenzione e il contrasto dei
fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina
sportiva praticata, e alle caratteristiche della Federazione e dei relativi tesserati.
4. I protocolli di cui al comma 1 assicurano almeno:
a) l’accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro
che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero
a loro delegati;
b) la concreta possibilità da parte dei medici sportivi e degli operatori sanitari che riscontrino i
segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi di attivare senza indugio, nel
rispetto della disciplina vigente, le procedure previste, informandone il Responsabile contro
abusi, violenze e discriminazioni della ASD THE GLADIATORS S.C.A.M. e il Responsabile
federale delle politiche di safeguarding;
c) l’assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati.
Art. 5 – Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui propri
tesserati, in particolar modo se minori, nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e
morale degli sportivi anche ai sensi dell’art. 33, comma 6 del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio il
Consiglio direttivo nomina il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui all’art. 3
del Regolamento Safeguarding della Federazione.
2. Il Responsabile di cui al comma precedente è scelto tra persone di comprovata
moralità e competenza e in particolare tra:
a) professori universitari di prima e seconda fascia, anche a riposo, o ricercatori universitari
anche a tempo determinato, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
b) magistrati, anche a riposo, di ogni giurisdizione;
c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) notai, con almeno 2 anni di esperienza nella giustizia sportiva;
e) psicologi o psicoterapeuti iscritti all’albo che non abbiano riportato sospensioni o radiazioni dal
proprio ordine di appartenenza;
f) avvocati abilitati con almeno 2 anni di esperienza nella giustizia sportiva;
g) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente Federale, Consigliere Federale, Segretario
Generale o Presidente o Componente di Organi territoriali di Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
h) sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e
Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI;
i) dirigenti soci dotati delle necessarie competenze in materia e che non siano attualmente componenti
del Consiglio Direttivo della ASD.
3. Il Responsabile di cui al primo comma non dovrà inoltre:
a) aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive
superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori a
un anno;
b) aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte del CONI o di organismi sportivi
internazionali riconosciuti, o da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive
Associate, Enti di Promozione Sportiva o Associazioni Benemerite.
4. Della nomina del Responsabile di cui al primo comma è data pubblicità nelle modalità di cui al
successivo art. 8, comma 1. Nelle medesime modalità è data pubblicità dei contatti del predetto
Responsabile. La nomina è altresì comunicata alla Federazione, nelle modalità da questa previste.
5. Il Responsabile di cui al primo comma dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.
6. In caso di gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, la nomina di Responsabile di cui al primo
comma può essere revocata prima della scadenza del termine con provvedimento motivato del
Consiglio direttivo. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Responsabile
federale delle politiche di safeguarding. Il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione con le
modalità di cui al precedente comma.
7. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile di cui al primo comma, per dimissioni, per decadenza
per perdita dei requisiti, o per qualsiasi altro motivo, il Consiglio direttivo nomina entro 30 giorni
un nuovo Responsabile.
Art. 6 – Funzioni del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
1. Il Responsabile di cui all’art. 5 comma 1:
a) predispone e propone al Consiglio l’adozione del Piano e dei protocolli di cui all’art. 4 comma 1
del presente Modello;
b) vigila sul rispetto del Regolamento Safeguarding della Federazione, per quanto di competenza,
nonché sul rispetto del presente Modello e del Codice di cui all’art. 2, comma 1, adottati dalla
ASD THE GLADIATORS S.C.A.M. Vigila altresì sul rispetto del Piano e dei protocolli di cui
all’art. 4, comma 1 del presente Modello, nonché sul rispetto degli obblighi informativi e di ogni
altra disposizione in materia;
c) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare nell’ambito della ASD THE
GLADIATORS S.C.A.M. ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni
iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
d) adotta provvedimenti di quick response in caso di presunti comportamenti lesivi e o altri
adeguati provvedimenti, tra cui quello di sospensione del singolo tesserato, per ogni altra
violazione delle disposizioni del presente Modello, del Codice di cui all’art. 2, comma 1, del
Piano e dei protocolli di cui all’art. 4 comma 1;
e) commina le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni in materia;
f) adotta apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei
tesserati che abbiano in buona fede:
i. presentato una denuncia o una segnalazione;
ii. manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o
discriminazioni;
v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di
safeguarding;
g) adotta misure e iniziative volte a sanzionare abusi di segnalazioni manifestamente infondate o
effettuate in mala fede.
h) segnala al Responsabile federale delle politiche di safeguarding eventuali condotte rilevanti e
fornisce allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
i) formula al Consiglio Direttivo le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di
controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche della
ASD THE GLADIATORS S.C.A.M.;
j) valuta annualmente, salvo il più̀ breve termine di cui all’art. 2, comma 2, le misure del presente
Modello dell’attività sportiva e del Codice di cui all’art. 2, comma 1, nell’ambito della ASD
THE GLADIATORS S.C.A.M., sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano
d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
k) promuove l’adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti “di
corresponsabilità o collaborazione” tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che
esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
l) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio direttivo.
2. Nel rispetto del principio di proporzionalità, in ogni caso i provvedimenti di cui alle lettere d) ed e)
del comma precedente devono tenere in particolare considerazione la natura e la gravità delle
violazioni, il numero di violazioni, ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età,
le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni
previste dall’ordinamento della Federazione e dalla ASD THE GLADIATORS S.C.A.M.
3. Il Responsabile di cui all’art. 5, comma 1, svolge le sue attività in via autonoma e indipendente
rispetto all’organizzazione sociale.
4. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile di cui all’art. 5, comma 1, assicura la
riservatezza delle segnalazioni ricevute nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse.
5. Il Responsabile di cui all’art. 5, comma 1, inoltre, partecipa all’attività obbligatoria formativa
organizzata dalla Federazione e si coordina con il Responsabile federale delle politiche di
safeguarding ogni qual volta necessario, e comunque con cadenza almeno semestrale, inviando
relazione almeno annuale, nonché recependo e attuando le relative raccomandazioni senza indugio.
6. Il Responsabile di cui all’art. 5, comma 1 e il Responsabile federale delle politiche di safeguarding
possono accedere liberamente e in ogni tempo alle informazioni e alle strutture sportive della ASD
THE GLADIATORS S.C.A.M., anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché
favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o
titolo all’attività sportiva.
Art. 7 – Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni
1. Chiunque venga a conoscenza o abbia il sospetto che vengano posti in essere comportamenti
rilevanti ai sensi dell’art. 3 che coinvolgano tesserati, specie se minori, è tenuto a darne immediata
comunicazione al Responsabile di cui all’art. 5, comma 1, o al Responsabile federale delle politiche
di safeguarding.
2. In ogni caso, i tesserati sono tenuti a fornire senza indugio al Responsabile di cui all’art. 5, comma
1 ogni informazione relativa a eventuali comportamenti in violazione delle disposizioni e dei
protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni. Il Responsabile di cui all’art. 5, comma 1,
informa altresì il Responsabile federale delle politiche di safeguarding nonché l’Ufficio del
Procuratore federale, ove competenti.
3. Al fine di assicurare la riservatezza della segnalazione, il Consiglio Direttivo predispone, ad
esclusiva gestione del Responsabile di cui all’art. 5, comma 1, una procedura di whistleblowing di cui
è data pubblicità con le medesime modalità di cui all’art. 8, comma 1 del presente Modello.
4. L’identità di chiunque effettui una segnalazione ai sensi dell’art. 7 non può essere rivelata a persone
diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. L’obbligo di riservatezza
ha ad oggetto, oltre al nominativo del segnalante, tutti gli elementi della segnalazione dai quali si
possa identificare, anche indirettamente, il segnalante medesimo.
5. La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo è sottratta all’accesso agli atti amministrativi
e al diritto di accesso civico generalizzato.
6. La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte a qualsiasi titolo nella
segnalazione, anche se meramente menzionate, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in
ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona
segnalante e salvo diversamente disposto dal Responsabile di cui all’art. 5, comma 1 per ragioni di
interesse superiore.
7. Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato
dalla ASD THE GLADIATORS S.C.A.M., in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto della
normativa vigente.
Art. 8 – Obblighi informativi e altre misure
1. Del presente Modello, della notizia della sua adozione e dei relativi aggiornamenti, della nomina del
Responsabile di cui all’art. 5, comma 1, del Piano e dei protocolli di cui all’art. 4, comma 1 è data
adeguata pubblicità nell’ambito della ASD THE GLADIATORS S.C.A.M., anche mediante
immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage del sito internet.
2. Dell’adozione del presente Modello nonché dei relativi aggiornamenti è data altresì
immediatamente comunicazione al Responsabile di cui all’art. 5, comma 1 e al Responsabile
federale delle politiche di safeguarding;
3. Al momento del tesseramento, la ASD THE GLADIATORS S.C.A.M. informa il tesserato o
eventualmente coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la
cura dello stesso, del presente Modello, nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile
contro abusi, violenze e discriminazioni della ASD THE GLADIATORS S.C.A.M.
4. La ASD THE GLADIATORS S.C.A.M. trasmette ogni informazione rilevante al Responsabile
contro abusi, violenze e discriminazioni della ASD stessa, al Responsabile federale delle politiche
di safeguarding, nonché all’Ufficio della Procura federale, ove competente.
5. La ASD THE GLADIATORS S.C.A.M. adotta adeguate misure per:
a) la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione
di eventuali comportamenti lesivi;
b) la diffusione di e l’accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei
fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in
ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
c) la diffusione di e l’accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla
prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
d) informare i tesserati o eventualmente coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti
cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di
manifestazioni sportive;
e) la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di safeguarding adottata
dalla Federazione e dalla ASD THE GLADIATORS S.C.A.M.
Art. 9 – Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia allo Statuto della Federazione e alla normativa
federale in materia.
2. Il presente Modello entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Luogo e Data, Varna 28.08.2024
Ennio Scarcelli